Archivio per luglio 2012

Al cuore dello Stato

(da qui)  

Serve una necessaria premessa. Chi scrive è convinto più di ogni altro che la definizione che Amnesty International diede ai fatti del G8 di Genova – “la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dai tempi del dopoguerra” – sia più che mai clemente. Racconti, testimonianze, in parte ricordi si affollano: il ragazzo che venne a parlare nel liceo, “perché io a Bolzaneto c’ero”; immagini, video, foto e documentari, fumetti persino, non riescono a scalfire l’idea di un episodio da libri di storia, forse il punto più alto dello scontro fra ragazzi che dicevano di sognare un mondo diverso e polizia indemoniata, scesa in piazza per reprimere: “Voi, a Genova, ce dovete morì”. Voleva essere una lezione, e lo è stata: orribile.

Chi scrive pensa che il processo ai responsabili delle forze dell’ordine abbia acquisito il rango di barzelletta, visti gli esiti, e visti gli anni che sono passati prima che un provvedimento giudiziale piuttosto blando scrivesse una parola di giustizia. E però, nonostante queste premesse, non riesco a convincermi che quel che vedo in giro sia corretto. Il prossimo 13 luglio, venerdì, sarà celebrato il processo-ter, in Cassazione, “ai Venticinque”, come lo chiamano i manifestanti, nel frattempo diventati dieci per effetto delle sentenze di appello. Sono i dieci manifestanti accusati del reato di devastazione e saccheggio che rischiano, complessivamente, cento anni di carcere: a loro favore è partito un tam tam di intellettuali, volti della sinistra, esponenti dei movimenti che ne chiedono l’assoluzione. Con argomentazioni, francamente, ridicole dal punto di vista giuridico.

Perché purtroppo siamo sempre lì: stiamo parlando di un processo, che come tale ha delle regole e si gioca in un’arena definita. Al cospetto dello Stato: e torneremo fra un attimo su questo punto. Le argomentazioni che i sostenitori di 10×100 portano a sostegno del loro movimento (assolutamente legittimo, s’intenda) di pressione per l’assoluzione, sono le seguenti: il reato di Devastazione e Saccheggio, articolo 419 del Codice Penale (che recita: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni”) sarebbe un residuato dell’era fascista, adatto più che altro alla repressione: “Si tratta di un reato contro l’ordine pubblico introdotto originariamente in Italia sotto il regime fascista col famigerato Codice Rocco del 1930 (codice tuttora vigente in moltissime sue parti). Ai tempi della dittatura prevedeva addirittuta la pena di morte. E’ un reato espressamente pensato per reprimere sommosse e moti di piazza. Non a caso venne contestato alcune volte nel clima tesissimo e di guerra civile latente immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L’Italia era un paese in ginocchio ed alla fame”, scrive qualcuno. Si legge in giro che questo reato è stato “raramente invocato”, men che meno durante gli anni di piombo.

Ancora, si sente dire che il modo di questa incriminazione, la scelta della procura, accolta dal giudice, di collegare gli imputati attraverso il veicolo della “compartecipazione psichica” sarebbe assurdo. In effetti l’accusa poggia su questo: si può agevolmente ritornare alla sentenza di primo grado, perché tale impostazione è stata integralmente accolta e confermata.

“Trattasi – spiega il magistrato – di una forma di concorso nel reato che non presenta molte varietà, verificandosi nella fase di ideazione nel reato: in essa si individuano due forme, quella del determinatore che fa sorgere in altri un proposito criminoso che prima non esisteva; e quella dell’istigatore che si limita a rafforzare in un’altra persona un proposito crimonoso in essa già esistente, avendo peraltro di mira un determinato delitto e costituendo tale partecipazione morale, sotto il profilo oggettivo, una concausa efficiente adeguata (come nel caso di colui che, promettendo un’attività di aiuto da svolgersi dopo la commissione di una rapina, consapevolemente istiga o rafforza l’attività del terzo, con rilevanza dunque casuale rispetto alla rapina, nella quale moralmente concorre)”.

Terzo ed ultimo argomento, si dice che la sentenza avrebbe un sapore politico, perché andrebbe a colpire, se confermata, in fondo solo “dieci ragazzi che avrebbero spaccato qualche vetrina”, ben poco rispetto a quanto messo in piedi dalla polizia, dalle forze dell’ordine, rispetto a quanto successo nella scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto.

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