
La cosa più stupefacente dell’articolo odierno di Giuliano Ferrara, che sul Foglio chiede di abolire il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è che non è possibile farlo neanche volendo.
Come infatti è facilmente comprensibile attraverso una veloce ricerca, questo reato è frutto di una creazione giurisprudenziale, non normativa, dunque di una prassi interpretativa che estende il campo di applicazione del 416-bis del Codice Penale. Quindi, non c’è nulla da abrogare. Al massimo si potrebbe mettere per iscritto: “concorrere da non affiliato ad una associazione mafiosa non costituisce reato”; e con i chiari di luna che vediamo passare di questi tempi, non è neanche un’ipotesi così peregrina, ma io eviterei.
Altro poi è dire che il reato di concorso esterno è un discreto casino, ed in generale poco garantista. Bisogna infatti riuscire a provare che un tale, non affiliato ad una cosca (uno qualunque insomma), ha coscientemente appoggiato e collaborato ad un’organizzazione criminale, condividendone fini e metodi ed essendo sincero supporter della sua esistenza. E’ una prova molto difficile, perchè può sempre andare a finire come nel caso Cuffaro, quando ci si arenò e venne fuori che egli aveva favorito ‘solo’ i singoli mafiosi e non ‘la mafia’, propriamente e in generale. In quel caso l’imputazione era favoreggiamento, ma il problema resta.
Se il punto è – e lo è – riuscire a mandare in galera tutta la vasta truppa dei collaboratori più o meno occulti delle mafie nel nostro paese, credo che una figura di reato di creazione solo giurisprudenziale non può che destare perplessità (anche di ordine costituzionale, peraltro): e questo perchè manca l’affrontare di petto la questione da parte del Parlamento, che non ha finora messo una parola chiara e definitiva sul punto prendendosi le sue responsabilità.




















Questo non è altro che un tassello della legislazione antimafia, che meriterebbe forse un testo unico o qualcosa del genere, e non una sequela di articoli bis sparsi qua e là nei meandri dell’ordinamento. Tutto il resto mi pare fuffa.
Improprio il riferimento a Cuffaro. Paradossalmente, è più semplice dimostrare il concorso esterno che il favoreggiamento ad un intero organismo anzichè al singolo mafioso. E’ per questo che si spaccò la procura di Palermo, contro Grasso, che non volle procedere per concorso esterno ma per favoreggiamento, nonostante altre e pesanti circostanze che ancora aleggiano su Cuffaro.
Tra l’altro prossimo alleato del PD, forse.
c’è ampia dottrina. comunque è solo un esempio, se ne hai altri più “propri” dilli pure, tanto di guadagnato per tutti.
Che andrebbe codificato dal Parlamento e non solo per via giurisprudenziale è indubbio [ovviamente che questo possa accadere è ridicolo, visto per esempio il fondatore del partito che ha al momento la maggioranza]. Anche perchè la cosa ridicola è che attualmente avere un accordo elettorale con la mafia non basta ad avere la condanna.
>Al massimo si potrebbe mettere per iscritto: “concorrere da non affiliato ad una associazione mafiosa non costituisce reato”
Ehm, non sono molto pratico di tecnicismi giuridici, ma a occhio e croce è quello che stanno provando a fare: http://tinyurl.com/yh7mwol
Sbaglio?
no, non sbagli, tristemente.
scusa invece qua è proprio tutta una questione di logica-tecnica-semantica giuridica, appunto.
Se lo fai in negativo ovvio che non funziona ma se lo fai in positivo?
es.: Concorrere da non affiliato ad una associazione mafiosa non costituisce reato”. Giusto? Bene e se io scrivessi: “Art. X, comma 1: il reato di concorso esterno si consuma, nella figura di affiliato, solo nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni: 1) nel caso in cui si aderisca mediante l’uilizzo, la fornitura, la vendiata o la produzione: di armi, esplosivi, o qualsiasi mezzo idoneo a detrminare fattivamente il disegno crominoso mafioso; 2) ovvero nei casi in cui si sia prestato supporto logistico e/o informatico, all’organizzazione o a singoli individui della stessa; 3)nei casi in cui risulti accertato, con sentenza passato in giudicato, che l’individuo abbia, mediante il supporto dell’organizzazione e/o in ragione della sua posizione (di affiliato appunto), ottenuto favori elettorali, appalti su opere pubbliche, finanziamenti europei, et similia.” Definito virtulamente cosa è un affilitao cancelliamo tutti quei punti che possono combaciare con la posizione del personaggio X, e vedi che questo risulterà non affiliato alla cosca.
Marcolino io credo di aver capito, ma non è chiarissimo. Puoi spiegarti meglio per favore?